RICHIESTA DEMATERIALIZZATA: COSA CAMBIA?

LE NUOVE REGOLE PER RICHIEDERE UN TRASPORTO SANITARIO

Le nuove tecnologie digitali hanno trovato una loro applicazione in praticamente tutti i campi dell’agire umano, e la sanità non fa eccezione: sempre più servizi e sistemi del Sistema Sanitario Nazionale sono infatti digitalizzati, e da questa settimana lo è anche la prescrizione dei trasporti sanitari. Prima la richiesta di un trasporto (ambulanza, mezzo attrezzato o auto con soccorritore) poteva anche essere cartacea – la cosiddetta “ricetta rossa” – ma ora l’unica modalità consentita è la richiesta dematerializzata. Hanno diritto a questo servizio tutti i cittadini residenti nella Regione Toscana, oltre che quelli domiciliati e
iscritti in una delle Aziende Sanitarie Toscane, che non possono essere trasportati con mezzi comuni perché barellati o portatori di inabilità temporanea o permanente, e possono richiederla per conto del cittadino sia le associazioni di volontariato che le centrali operative di zona, ma anche medici specialisti pubblici, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
La richiesta di trasporto sanitario dovrà contenere la tipologia necessaria (mezzo attrezzato, ambulanza o auto con soccorritore), la data del trasporto, le condizioni del paziente, se il viaggio è di sola andata o di andata e ritorno e gli indirizzi di partenza e di arrivo. A partire da queste informazioni verrà generato un promemoria, che potrà essere ricevuto per e-mail o immediatamente stampato. È molto importante che questa nuova ricetta digitale sia creata prima del trasporto, perché a norma di legge il medico di medicina generale non può prescriverla in secondo momento: se non fosse quindi presente nel sistema regionale al momento del trasporto, non è garantito che il costo sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso in cui a fare la richiesta sia un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta, inoltre, non potrà rilasciare una serie di certificati al posto della richiesta dello specialista, e non potrà trascrivere o prescrivere trasporti proposti da altri.
Il trasporto sanitario all’interno della Regione può essere concesso nei seguenti casi:
– Ricovero da domicilio in struttura;
– Trasporto da dimissioni;
– Primo accesso a visite specialistiche o esami diagnostici;
– Trattamenti terapeutici singoli;
– Primo accesso a trattamenti dialitici;
– Primo accesso a trattamenti chemioterapici o radioterapici (anche in “day hospital”);
– Cicli di trattamenti riabilitativi;
– Altre prestazioni previste dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Sono invece esclusi casi come quelli che seguono:
– trasporti richiesti in ragione dei disagi di natura sociale e/o familiare (come ad esempio la
mancanza di familiari che possano accompagnare l’assistito alle visite);
– richieste mediche a trasporto avvenuto;
– richieste in caso di paziente autosufficiente e/o deambulante;
– cure termali non previsti ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
– visite medico-legali;
– riconoscimento di invalidità;
– visite ed esami effettuati in libera professione o comunque a carico dell’assistito;
– impianti di protesi ed ausili protesici (esclusi quelli per arti inferiori);
– dimissioni o trasferimenti effettuati per volontà dell’utente;
– ricoveri da domicilio a RSA e viceversa;
– dimissioni/trasferimenti fra RSA;
– trasporti per trattamenti fuori regione (escluse zone di confine);
– richieste relative a ipotesi non contemplate nell’Accordo Quadro Regionale DGRT 379/2004.

Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/10416-trasporti-sanitari

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